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![]() Tweet DOTE Nel diritto romano più antico, l'insieme dei beni che la donna portava con sé nel passare dalla famiglia paterna a quella dello sposo. Essa aveva una duplice funzione: da un lato forniva l'indennizzo alla donna che perdeva i diritti all'eredità paterna, dall'altro costituiva un contributo alle spese derivanti al marito dal matrimonio. Anche in seguito, quando il matrimonio non segnò più l'uscita della donna dalla famiglia paterna, proseguì l'uso della dote come contributo alle spese matrimoniali. In questo senso l'istituto della dote fu sancito dal codice giustinianeo (VI secolo) che la rese giuridicamente obbligatoria; e alla disponibilità della dote da parte del marito vennero altresì fissati alcuni limiti che resero la dote simile a un usufrutto: in caso di divorzio infatti il marito doveva restituirla per intero. Il diritto intermedio mantenne in vita, senza sostanziali modificazioni, questo istituto. In Italia, seppure leggermente riformato, sopravvisse fino al 1975, quando, con la riforma del diritto di famiglia, fu non solo abolito, ma vietato anche in forme surrettizie. |
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